Societario: revoca amministratore società finanziaria; responsabilità contrattuale art. 2383 c.c.; lucro cessante; recesso senza giusta causa; rapporto amministrazione; buona fede; responsabilità extracontrattuale; prosecuzione carica.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 14 luglio 2017, n. 2037, (dep. 26 gennaio 2018). Presidente: DI PALMA. Relatore: NAZZICONE.
In caso di revoca dell’amministratore di società azionaria, alla responsabilità contrattuale ex art. 2383 cod. civ. relativa al lucro cessante per i compensi residui non percepiti, derivante dal fatto stesso del recesso senza giusta causa dal rapporto di amministrazione, può aggiungersi la responsabilità, sempre di natura contrattuale, per la violazione delle regole di buona fede e correttezza, oppure una responsabilità extracontrattuale della società, o di soggetti in concorso con essa, solo in presenza di condotte che costituiscano un quid pluris, diverso ed ulteriore, rispetto alla revoca in sé, come allorché le stesse ragioni esternate della revoca, in luogo che essere semplicemente insussistenti o inidonee a fondare il potere di recesso, oppure le concrete modalità della cessazione del rapporto, connotate da colpa o dolo, siano tali da ledere un diritto della persona (come onore, reputazione, identità personale, con le eventuali conseguenti ricadute patrimoniali) distinto dal diritto dell'amministratore alla prosecuzione della carica sino alla sua naturale scadenza.(Principio di diritto).