Fallimento: revoca curatore; lentezza svolgimento incarico; azioni risarcitorie; negligenza; scarsa professionalità; liquidazione; compenso.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 12 settembre 2017, n. 396, (dep. 10 gennaio 2018). Presidente: ACIERNO. Relatore: DI MARZO.
La revoca del curatore è legittimata dall’eccessiva lentezza dello stesso nello svolgimento del proprio incarico. Nella specie la Corte ha affermato che la condotta del curatore che espone la procedura a possibili azioni risarcitorie, non svolgendo l’incarico secondo le tempistiche previste dalla legge fallimentare è sintomo di negligenza e di scarsa professionalità e per tale motivo, ha liquidato il compenso in misura inferiore rispetto a quella del curatore successivamente nominato.(Redazione)(Riproduzione Riservata)