Concordato preventivo: Revoca dell'ammissione e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura; Natura dell'istituto; Sussistenza di un pregiudizio per la massa creditoria e una finalità dolosa decettiva.

Tribunale di Rovigo, 5 gennaio 2018, (dep. 5 gennaio 2018). Giudice: MARTINELLI.

Ai fini della revoca dell’ammissione al concordato preventivo ai sensi dell’art. 172 L.F. è richiesto non solo il compimento da parte del debitore di atti fraudolenti, ma anche la sussistenza dell’effettivo pregiudizio per la massa creditoria ed una finalità dolosa.
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