Bancario: protezione dati personali; soggetti pubblici; persone giuridiche private; Istituti Bancari; finalità di pubblico interesse; cautele; trattamento dati sensibili.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, 26 settembre 2017, n. 30981, (dep. 27 dicembre 2017). Presidente: RORDORF. Relatore: ACIERNO.

I dati sensibili idonei a rivelare lo stato di salute possono essere trattati mediante modalità organizzative, quali tecniche di cifratura o criptatura che rendono non identificabile l’interessato. Ne consegue che i soggetti pubblici o le persone giuridiche private [Vedansi Istituti Bancari], anche quando agiscano rispettivamente in funzione della realizzazione di una finalità di pubblico interesse o in adempimento di un obbligo contrattuale, sono tenuti all’osservanza delle predette cautele nel trattamento dei dati in questione. (Principio di diritto).