Bancario: improcedibilità domanda risarcitoria; omesso esperimento tentativo obbligatorio di mediazione; omessa presenza parte; procuratore speciale; interveniente; legale rappesentante.

Tribunale di Udine, 4 dicembre 2017, n. 1498, (dep. 4 dicembre 2017). Giudice: ANTONINI.

Deve essere dichiarata improcedibile la domanda attorea per omesso esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione. Nella specie, l’azione risarcitoria avviata da un concordato nella quale è intervenuta la cessionaria del ramo d’azienda della stessa società in concordato, è stata dichiarata improcedibile avendo omesso l’attrice di partecipare personalmente, o a mezzo procuratore speciale, alla mediazione obbligatoria e l’interveniente di presenziare con il legale rappresentante. (Redazione) (Riproduzione Riservata).