Corte di Cassazione, sez. V civ., 19 luglio 2017, n. 49507, (dep. 27 ottobre 2017). Presidente: LAPALORCIA. Relatore: SCOTTI.
E' certamente astrattamente possibile che un imprenditore o un amministratore societario distragga beni dell'impresa, mascherando la loro sparizione con un artificio contabile costituito da una rettifica del valore iscritto a bilancio, ma la prova di tale comportamento di sottrazione non può essere ricavata, come è avvenuto nella fattispecie, sic et simpliciter dalla sola circostanza dell'esistenza della rettifica contabile, non accompagnata dal benché minimo riscontro fattuale circa la mancanza fisica dei beni. (Fulvio Graziotto) (Riproduzione riservata).