Tributario: prova regolare presentazione dichiarazione; comunicazione avvenuto ricevimento; Amministrazione finanziaria; errori bloccanti.

Corte di Cassazione, sez. tributaria civ., 27 settembre 2017, n. 29878, (dep. 13 dicembre 2017). Presidente: CAPPABIANCA. Relatore: TRICOMI.

La prova della regolare presentazione della dichiarazione inviata in via telematica si ritiene assolta dal momento della comunicazione di avvenuto ricevimento da parte dell’Amministrazione finanziaria. Tale disciplina di applica anche nel caso in cui si siano verificati degli “errori bloccanti”.(Redazione) (Riproduzione riservata).