Fallimento: spese sostenute da Agente di Riscossione; insinuazione al passivo; ammissione in via chirografaria.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., 20 gennaio 2017, n. 27269, (dep. 16 novembre 2017). Presidente Relatore: RAGONESI.
Le spese di insinuazione al passivo sostenute dall’Agente di Riscossione, sono ammesse al passivo sulla base di un’interpretazione estensiva della norma (Dlgs 112/1999). Il credito costituito da dette spese va riconosciuto però in via chirografaria e non privilegiata. (Redazione) (Riproduzione riservata).