Fallimento: revocatoria fallimentare; sussistenza scientia decoctionis; aspettative di ripresa debitore; dato oggettivo; incapacità a soddisfare le obbligazioni.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 7 giugno 2017, n. 26061, (dep. 2 novembre 2017).Presidente: DIDONE. Relatore: MERCOLINO.
Ai fini della scientia decoctionis non rilevano le aspettative di ripresa del debitore, ma il dato oggettivo della sua incapacità a soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni. Nella specie, sono state dichiarate inefficaci le rimesse bancarie effettuate dalla società fallita nell’anno anteriore all’ammissione alla procedura di amministrazione controllata che aveva preceduto la dichiarazione di fallimento, posto che la Banca aveva valutato solo il dato soggettivo delle positive previsioni espresse nella relazione di accompagnamento.(Redazione) (Riproduzione riservata).