Societario: trust meramente interno; dotazione beni trust, causa del trasferimento esterna al negozio traslativo; art. 2645-ter c.c.; nullità atto costitutivo trust; difetto di causa lecita.
Ufficio Tavolare Cortina d’Ampezzo, 17 luglio 2017. Giudice Tavolare: VELO.
Rilevato che, nel caso in cui sussista un trust meramente interno, siccome costituito in Italia su beni siti in Italia di proprietà attualmente intestata a soggetto costituente pure residente in Italiae in cui lo stesso trustee abbia sede in Italia, non esistono schemi causali per operare la dotazione dei beni al trust e che in definitiva la causa del trasferimento sia esterna al negozio traslativo. Inoltre, nemmeno l’art. 2645-ter c.c. risulta aver dato vita ad una nuova tipologia negoziale, definibile come “atto di destinazione”; la disposizione, infatti, è collocata tra le norme sulla pubblicità e mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. “Il vincolo di destinazione non può quindi essere “autonomo”, bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica)”.“Dunque, l’art. 2645ter c.c. non disciplina, né riconosce, la possibilità dell’auto-destinazione unilaterale (“vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato”) e l’effetto destinatorio deve, piuttosto, ricondursi ad un atto avente effetti traslativi”. Conseguentemente l’atto costitutivo del trust appare nullo e non è suscettibile di intavolazione, per difetto di causa lecita.
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