Fallimento: reclamo ex art. 26 L.F.; reclamo ex art. 36 L.F.; violazione di legge; disciplina differente; termine applicabile; motivazioni; natura del provvedimento impugnato.
Tribunale di Padova, sez. I civ., 5 ottobre 2017, (dep. 26 ottobre 2017) Giudice Relatore: MAIOLINO.
I due rimedi (reclamo ex art. 26 L.F. e 36 L.F.) hanno disciplina diversa non solo con riferimento al termine applicabile, ma anche ai motivi che lo giustificano: nel senso che il rimedio ex art. 36 L.F. consente delle contestazioni meno estese, giacché il reclamo verso autorizzazioni e dinieghi del comitato dei creditori è ammesso solo per violazione di legge; ritenuto pertanto che, se una disciplina diversa vi è, ciò non possa dipendere dal soggetto che in concreto pronuncia l’autorizzazione (ovvero il comitato o il G.D. in surroga), bensì dalla natura del provvedimento impugnato, nel senso che non risulta giustificato che la stessa autorizzazione possa essere censurata solo per violazione di legge se pronunciata dal comitato dei creditori e senza limiti se pronunciata dal GD in surroga del comitato ai sensi dell’art. 41 L.F.. Si ritiene, pertanto, che nel caso in cui il GD si pronunci in sostituzione del comitato dei creditori, il reclamo corretto da svolgere sia quello ex art. 36 L.F. e non ex art. 26 L.F.. Il termine previsto all’art. 36 L.F. deve ritenersi perentorio, come qualsiasi termine entro cui deve essere promossa una impugnazione: la natura perentoria del termine è infatti connaturata alla natura impugnatoria del reclamo proposto.