Altre procedure: interpretazione art. 7 co. I L. 3/2012; trattamento IVA; diritto dell'Unione europea; ammissibilità proposta; falcidia IVA.
Tribunale di Pescara, 19 ottobre 2017, (dep. 22 ottobre 2017). Giudice Delegato: FORTIERI.
Posto che per costante giurisprudenza dell’Unione europea, vige l’obbligo per il giudice nazionale di far ricorso a tutte le risorse ermeneutiche disponibili al fine di perseguire l’obiettivo indicato dall’ordinamento dell'Unione europea, ne consegue che nell’interpretare la disposizione contenuta nell'art. 7, co. I, della L. 3/2012, in materia di trattamento dell’IVA, si dovrà prediligere un’applicazione conforme alle prescrizioni del diritto dell'Unione europea in materia di Imposta sul Valore Aggiunto. Nel caso di specie, il Giudice ha dichiarato ammissibile la proposta che prevede la falcidia dell’Iva considerando che dalla relazione dell'O.C.C. risulta, oltre all’attestazione di incapienza dei beni oggetto del privilegio generale di cui all’art. 2752, co. 2, c.c. , anche l’attestazione di maggiore convenienza dell’accordo rispetto all’alternativa liquidatoria. (Redazione) (Riproduzione riservata).