Concordato: requisiti minimi per la presentazione della domanda; utilizzo strumentale dell'istituto concordatario; nessun rapporto di pregiudizialità tra concordato preventivo e fallimento.

Iscrizione della delibera assembleare di scioglimento successiva al deposito del ricorso ex art. 161, co. VI, L.F.

Tribunale di Padova, 10 ottobre 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO.

 

 

Tra i requisiti per la ammissione della domanda di concordato in bianco figurano l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e dei bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, mentre nel termine fissato dal giudice deve essere viceversa prodotta anche la documentazione prescritta dall’art. 161, co. II, L.F. tra cui “l’elenco nominativo dei creditori, con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione", documento diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto per il depositato del ricorso di cui al comma VI; ritenuto in generale che la pendenza della procedura di concordato preventivo non sia di ostacolo alla decisione sull’istanza di fallimento dato che non sussiste tra concordato preventivo e fallimento alcun rapporto di pregiudizialità, con sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., ma di consequenzialità (del fallimento in caso di esito negativo del concordato) ovvero di assorbimento (dei vizi dell’inammissibilità del concordato in motivi di impugnazione del fallimento).