Societario: responsabilità; sindaci; società di capitali; dovere di diligenza; correttezza; buona fede; vantaggi compensativi; amministratori societari.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 maggio 2017, n. 21566, (dep. 18 settembre 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: MERCOLINO.
Affinchè sussista una responsabilità dei sindaci di una società di capitali, non è necessaria l’individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con il dovere di diligenza. È altresì sufficiente che essi non abbiano riscontrato una grave violazione o comunque non abbiano in alcun modo preso posizione di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità, in modo tale da non svolgere l’incarico assegnato con diligenza, correttezza e buona fede.
Al fine di determinare eventuali profili di responsabilità degli amministratori societari, può assumere rilevanza anche l’esame dei cosiddetti vantaggi compensativi, prodottisi in favore della società, in virtù della sua appartenenza a un gruppo societario e suscettibili di neutralizzare, in tutto o in parte, il pregiudizio cagionato direttamente alla società amministrata. Tuttavia, per escludere la responsabilità dell’amministratore societario, l’astratta prospettazione della sussistenza dei predetti vantaggi compensativi non è bastevole, incombendo sull’amministratore l’onere della prova con specificazione della loro idoneità a compensare gli effetti negativi di una determinata operazione commerciale compiuta. (Redazione) (Riproduzione riservata).