Concordato: inammissibilità: requisiti per la domanda di concordato; pagamento non dilazionato per i crediti privilegiati; verifica della "causa concreta" del concordato;
Tribunale di Padova, 4 dicembre 2013; Presidente Relatore: SANTINELLO;
Verificata l'assenza nella domanda di concordato di alcuni requisiti prescritti dalla normativa vigente (sottoscrizione del debitore; presenza di valida delibera) il Tribunale censura le previsioni di pagamento oltre i termini di legge perchè in contrasto con l'art. 186, co. II, lett. c), L.F., ricordando come il pagamento immediato sia la giustificazione del mancato diritto di voto in capo ai privilegiati, confermato nella sua natura di regola generale dalla moratoria prevista dallo stesso art. 186, co. II, lett. c), L.F.; nel caso in esame il Tribunale ha rilevato che difetti anche la cd. “ causa concreta” dell’istituto concordatario, così come individuata dalla sentenza della Cassazione SS.UU. n. 1521/2013, che si identifica con lo scopo ultimo del concordato che è quello del superamento dello stato di crisi in cui versa l’imprenditore attraverso la soddisfazione di tutti i creditori in misura apprezzabile e in tempi ragionevoli, he non possono essere considerati tali quando superano addirittura i dieci anni. (Redazione) (Riproduzione riservata)