Societario: società; amministratore di fatto; responsabilità.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 17 maggio 2017, n. 21567, (dep. 18 settembre 2017). Presidente: NAPPI. Relatore: MERCOLINO.
La figura dell’amministratore di fatto si verifica tutte le volte che ci si trova di fronte ad un soggetto che abbia svolto in concreto funzioni gestorie della società in modo sistematico, pur non avendo alcuna carica o investitura. Nella specie è stata accertata la responsabilità del soggetto che in qualità di amministratore di fatto della società fallita, aveva determinato con le proprie scelte strategiche e operative il dissesto della società. (Redazione)(Riproduzione riservata).