Concordato preventivo: requisiti per lo scioglimento dei contratti di leasing; determinazione e funzione dell'indennizzo ex art. 169bis L.F.

Tribunale di Vicenza, 22 ottobre 2013; G.D.: CAZZOLA

 

Lo scioglimento dei contratti di leasing può essere concesso qualora sussistano i presupposti previsti dall'art. 169bis L.F., tra i quali l'indicazione dell'indennizzo che deve essere determinato dalla debitrice senza alcun intervento sul punto del Tribunale, cui è deputata solamente la decisione circa la concessione o meno dello scioglimento, visto anche che tale indennizzo nel concordato preventivo è un credito che ha natura concorsuale chirografario e quindi le eventuali contestazioni sull'entità andranno risolte dal G.D. in adunanza dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata)