Penale: inquadramento amministratore giudiziario; insindacabilità in sede di impugnazione della scelta di sostituire o revocare il professionista incaricato.
Corte di Cassazione, sez. I pen., 5 aprile 2017, n. 28644, (dep. 8 giugno 2017). Presidente: CORTESE. Relatore: MAGI.
Deve essere escluso l’inquadramento dell’amministratore giudiziario in un rapporto di pubblico impiego, trattandosi di un ausiliario del magistrato, selezionato tra soggetti con particolari competenze tecnico-professionali e iscritti in un apposito albo. Nella specie, la Cassazione ha concluso per l’insindacabilità in sede di impugnazione, della scelta di sostituire o revocare il professionista incaricato.(Redazione)(Riproduzione riservata).