Societario: art. 2291 c.c.; socio creditore della società in nome collettivo; applicazione principio ex art. 2291 c.c.a tutela dei terzi estranei a società.
Corte di Cassazione, sez. III civ., 12 luglio 2016, n. 21066 (dep. 19 ottobre 2016). Presidente: DI AMATO; Relatore: TATANGELO.
Il principio di cui all’art. 2291 c.c. non si applica quando il creditore della società in nome collettivo sia uno dei soci, in quanto si tratta di un principio a tutela dei terzi estranei alla società e quindi come tale, operante solo nei riguardi di questi. Pertanto, nel caso in cui un socio eserciti un’azione nei confronti della società e pretenda di estenderla anche ad altro socio illimitatamente responsabile, quest’ultimo risponde nei suoi confronti non illimitatamente, ma solo nei limiti dei reciproci obblighi di contribuzione per far fronte agli obblighi sociali.(Redazione)(Riproduzione riservata).