Concordato preventivo: art. 182-quinquies, comma 3 L.F.; autorizzazione finanziamenti; mantenimento linee di credito in essere al momento del deposito della domanda di concordato con riserva.

Tribunale di Udine, sez. II civ., 16 marzo 2017 (dep. 16 marzo 2017). Presidente: VENIER. Relatore: ZULIANI.

Una volta autorizzata l’utilizzazione delle linee di credito auto liquidanti nei limiti di fido preesistenti, al momento del deposito della domanda di concordato con riserva, in applicazione di quanto disposto dall’art. 182quinquiesL.F. come di recente modificato, compete agli organi gestori della società ricorrente la scelta su come e quanto utilizzarli secondo un criterio di prudenza e ragionevolezza. (Redazione)(Riproduzione riservata).