Concordato preventivo:condizione ammissibilità proposta concordato; pagamento creditori chirografari nella misura minima di legge del 20%.
Tribunale di Bergamo, sez. II civ., 24 novembre 2016
"Il rispetto di quanto prescritto dall’art. 160 l.fall. comma 4 costituisce una vera e propria condizione di ammissibilità della proposta di concordato. Pertanto, qualora il piano concordatario non sia in grado di assicurare il pagamento dei creditori chirografari nella misura minima di legge del venti %, tenuto conto delle stime del commissario giudiziale, la procedura concordataria deve essere arrestata per difetto di una condizione di ammissibilità".(Redazione) (Riproduzione Riservata).