Concordato preventivo: pagamenti di debiti dopo il ricorso; difetto di autorizzazione; atti di straordinaria amministrazione; revoca ex art. 173 L.F.; dichiarazione di fallimento.

Corte di Cassazione, sez. I civ. 30 novembre 2016, n. 3317 (dep. 8 febbraio 2017). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.

L’ammissione al concordato preventivo viene automaticamente revocata qualora il giudice di merito accerti che i pagamenti non sono ispirati alla migliore soddisfazione dei creditori ma diretti a frodare le loro ragioni. (Redazione) (Riproduzione riservata).