Concordato preventivo: ipotesi di annullamento ex art. 186 L.F.; criteri di valutazione atti di frode; induzione in errore dei creditori su convenienza e fattibilità.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 luglio 2016, n. 18090 (dep. 14 settembre 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: DI VIRGILIO.

“L’annullamento del concordato preventivo omologato, ex art. 186 L.F. (…), è un rimedio concesso ai creditori nei casi in cui la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società proponente, in base alla quale il concordato è stato approvato dai creditori ed omologato dal tribunale, sia risultata falsata per effetto della dolosa esagerazione del passivo, dell’omessa denuncia di uno o più crediti, ovvero della sottrazione o della dissimulazione di tale orientamento, o di altri atti di frode, idonei a indurre in errore i creditori sulla fattibilità del piano e sulla convenienza del concordato proposto”. (Principio di diritto).