Concordato preventivo: inammissibilità privilegio ex art. 2751bis c.c. in caso di contratto di appalto; inapplicabilità codice degli appalti in ipotesi di concordato liquidatorio.
Tribunale di Venezia, sez. I civ., 17 maggio 2016. Giudice: GASPARINI.
Non può ritenersi ammissibile il privilegio ex art. 2751bis, n. 5), c.c. che riguarda i “crediti (…) per corrispettivi dei servizi prestati e della vendita di manufatti” in materia di contratto d’appalto e deve ritenersi esclusa la prededucibilità dei crediti del subappaltatore ex art. 118, co. III, del c.d. Codice Appalti, in quanto lo stesso è applicabile solo nell’ipotesi in cui vi sia una continuità nei rapporti tra stazione appaltante e affidatario e non invece in ipotesi di concordato liquidatorio. (Redazione) (Riproduzione riservata).