Fallimento: azione di responsabilità sociale nei confronti degli amministratori e sindaci società di capitali; in caso di fallimento legittimazione attiva spetta esclusivamente al curatore.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 4 maggio 2016, n. 11264 (dep. 31 maggio 2016). Presidente: BERNABAI; Relatore: DIDONE.

"In tema di azione di responsabilità sociale promossa nei confronti degli amministratori e dei sindaci di s.r.l., ai sensi dell'art. 2476, co. III, c.c., dai soci in sostituzione processuale della società, nel caso di suo successivo fallimento, ai sensi dell'art. 146, co. II lett.a), L.F., è il curatore fallimentare l'unico soggetto legittimato a proseguire l'azione". (Principio di diritto).