Societario: requisiti del format di programma televisivo al fine di integrare gli estremi dell'opera d'ingegno.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 1 febbraio 2017, n. 18633, (dep. 27 luglio 2017). Presidente: RAGONESI. Relatore: DI MARZIO.
Un format di un programma televisivo, integra gli estremi dell’opera dell’ingegno tutelata dal diritto d’autore, se presenta le caratteristiche di uno schema di programma, dotata di un minimo di elaborazione creativa, un canovaccio delineato nei suoi tratti essenziali, generalmente rivolto ad una produzione televisiva seriale. Nella specie, La Corte, nel negare che una casa produttrice si fosse appropriata in parte del “canovaccio” predisposto da altra società che chiedeva la contitolarità del format, individua i requisiti necessari per stabilire la creatività del format televisivo. (Redazione)(Riproduzione riservata).