Societario: legittimazione attiva e passiva della società tramite i suoi amministratori, nei rapporti processuali da instaurarsi o da proseguire per l'accertamento dei diritti patrimoniali, pur se coinvolti nel concordato.
Tribunale di Udine, sez. civ., 16 agosto 2017, (dep. 23 agosto 2017). Giudice delegato: ZULIANI.
In virtù della procedura concordataria la “società – in persona dei suoi organi rappresentativi – conserva, non solo la titolarità (come avviene nello stesso fallimento), ma anche l’amministrazionedei propri diritti, pur ceduti ai creditori, essendo il liquidatore giudiziale soltanto un mandatario per l’esecuzione del concordato, sicché – in mancanza di una disposizione analoga a quella dell’art. 43 legge fall. – permane la legittimazione attiva e passiva della società, tramite i suoi amministratori, nei rapporti processuali da instaurarsi o da proseguire per l’accertamento dei diritti patrimoniali, pur se coinvolti nel concordato”. Di conseguenza deve essere esclusa la legittimità della cancellazione di detta società finché prosegue la liquidazione giudiziale, se non altro perché la società continua ad essere l’unica titolare dei diritti di cui si dispone in esecuzione del concordato e l’unica legittimata attiva e passiva nei processi che la coinvolgono. (Redazione)(Riproduzione riservata).