Societario: azione di responsabilità sociale; responsabilità a carico dei sindaci per l'inosservanza del dovere di vigilanza di cui all'art. 2407 co. 2 c.c.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 aprile 2017, n. 16314, (dep. 3 luglio 2017). Presidente: DOGLIOTTI. Relatore: FICHERA.
Nell’ambito di una società di capitali, la responsabilità a carico dei sindaci per l’inosservanza del dovere di vigilanza di cui all’art. 2407, co. II, c.c. si configura qualora gli stessi non abbiano riscontrato delle palesi violazioni così da non assolvere al predetto obbligo di vigilanza. Nella specie, i membri del collegio sindacale sono stati condannati a risarcire il danno per non aver vigilato sull’attività posta in essere dall’amministratore che aveva provveduto a restituire ad alcuni soci i finanziamenti da loro erogati alla società poi fallita, quando questa si trovava già in una situazione finanziaria prossima all’insolvenza. (Redazione) (Riproduzione Riservata).