Societario: azione di responsabilità contro amministratori; legittimazione attiva; curatore fallimentare; ipotesi di bancarotta preferenziale; ammissione.

Corte di Cassazione, SS.UU., 10 gennaio 2017, n. 1641 (dep. 23 gennaio 2017). Presidente: DI PALMA; Relatore: NAPPI.

Il curatore fallimentare può esercitare sia in sede penale sia in sede civile l’azione di responsabilità ammessa contro gli amministratori di qualsiasi società, anche in caso di bancarotta preferenziale per pagamenti eseguiti in violazione della parità di condizioni fra creditori. Secondo la giurisprudenza della Cassazione la legittimazione del curatore ad agire in rappresentanza dei creditori è limitata alle cosiddette azioni di massa, finalizzate alla ricostituzione del patrimonio del debitore «nella sua funzione di garanzia generica ed aventi carattere indistinto quanto ai possibili beneficiari del loro esito positivo». Le SS.UU. affermano che sia da ricondurre ad “azione di massa” la domanda proposta dal curatore fallimentare per ottenere il risarcimento dei danni cagionati dal fallito che, prima o durante la procedura fallimentare, fa dei “favoritismi” nei confronti di alcuni creditori.