Penale: reato di malversazione ex art. 316 c.p.; rilevanza condotta; presupposti del provvedimento di confisca; aggravanti.

Corte di Cassazione, sez. VI pen., 9 febbraio 2016, n. 12653 (dep. 25 marzo 2016). Presidente: PAOLONI; Relatore: RICCIARELLI.

Il momentoconsumativodel reato di malversazionea dannodelloStato, previsto dall'art. 316 bis c.p., coincide con la scadenza del termine ultimo entro il quale avrebbero dovuto essere realizzate le opere per le quali erano stati concessi i pubblici finanziamenti: da tale rilievo non discende che debba aversi riguardo alle ragioni della mancata realizzazione dell’opera, ma solo che in quel momento debba valutarsi l’effettività della destinazione dell’erogazione. In tale quadro il dolo generico si risolve nella consapevole volontà dell’agente di conferire alla somma erogata una destinazione diversa. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).

In materia di confisca disposta nei confronti di un ente, la duplice clausola di salvaguardia contenuta nel primo comma dell’art. 19 D. lgs. 231/2001, relativa alla detrazione di ciò che può essere restituito e alla salvezza dei diritti di terzi, vale anche per la confisca per equivalente prevista al comma secondo del medesimo articolo, ma in concreto essa opera diversamente: quanto alla possibilità di disporre la restituzione al danneggiato, deve aversi riguardo non tanto ad una generica garanzia patrimoniale gravante sull’ente a vantaggio di un danneggiato, ma alla possibilità di distaccare concretamente una porzione del patrimonio, specificamente individuata, in quanto spettante come tale al danneggiato, che vi abbia dunque diritto secondo una valutazione demandata al giudice competente; la salvezza dei diritti dei terzi di buona fede prescinde invece dalla qualità dei terzi, cioè dalla loro veste di danneggiati, e implica un riferimento al diritto di tali soggetti su un bene specificamente individuato, in quanto prevalente sull’interesse dello Stato alla acquisizione del bene attraverso la confisca. (Alberto Berardi e Arturo Toppan) (Riproduzione riservata).