Penale: illegittimità costituzionale art. 69 co. IV c.p.c. nella parte in cui prevede il divieto della prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 219 co. III R.D. 16 marzo 1942 n. 267 sulla recidiva di cui all'art. 99 co. IV c.p.
Corte Costituzionale, 21 giugno 2017, n. 205, (dep. 17 luglio 2017). Presidente: GROSSI. Relatore: LATTANZI.
Va dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 69, co. IV, c.p.c. nella parte in cui prevede il divieto della prevalenza della circostanza attenuante di cui all’art. 219, co. III, del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 sulla recidiva di cui all’art. 99, co. IV, c.p. A detta della Corte Costituzionale, la norma di cui all’art. 69, co. IV, c.p. si pone in contrasto, sia con l’art. 3, che con l’art. 25, co. II, Cost., perché comporta l’applicazione irragionevole della stessa pena a condotte di bancarotta oggettivamente diverse e quindi in violazione del principio di offensività. (Redazione)(Riproduzione riservata).