Penale: bancarotta preferenziale; termine di prescrizione; decorrenza.
Corte di Cassazione, sez. V pen., 14 ottobre 2014, n. 48739 (dep. 24 novembre 2014). Presidente: LOMBARDI; Relatore: DE MARZO.
Confermando il più recente orientamento (Cass. 592/2014) la Corte di Cassazione afferma che in caso di reato di bancarotta fraudolenta preferenziale "il termine di prescrizione decorre dal momento della sentenza dichiarativa di fallimento" sulla scorta del richiamo contenuto nell'art. 216 L.F. alla condizione di fallito e, comunque, per quanto riguarda i fatti posti in essere dai soggetti di cui all'art. 223, co. I, L.F., al richiamo al fallimento delle società interessate. (Redazione) (Riproduzione riservata).