Fallimento: transazione e sua efficacia; effetti nei confronti dei condebitori solidali; diritto potestativo dei terzi; inefficacia di clausole contrarie.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 3 luglio 2015, n. 20107 (dep. 7 ottobre 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: CRISTIANO.
Anche in materia fallimentare opera il principio per il quale "la riduzione dell'ammontare del debito eventualmente pattuita in via transattiva con uno solo dei debitori opererà, in tal caso, anche per gli altri che dichiarino di volersene avvalere, non diversamente da quel che sarebbe accaduto se anch'essi avessero sottoscritto la medesima transazione".