Fallimento: ruolo e natura della funzione del curatore; interesse pubblico; natura della funzione.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 12 novembre 2014, n. 5094 (dep. 13 marzo 2015). Presidente: CECCHERINI; Relatore: CRISTIANO.
Non è configurabile una posizione soggettiva giuridicamente rilevante per il curatore, la cui posizione è quella di un organo ausiliario dell'amministrazione della giustizia, tenuto all'adempimento dei doveri del suo ufficio con la diligenza che può meglio consentire il conseguimento dell'interesse, di natura pubblicistica, alla più sollecita composizione del dissesto dell'impresa, al quale si correla l'interesse strettamente privatistico dei creditori ad ottenere il soddisfacimento delle proprie ragioni. (Redazione) (Riproduzione riservata)