Fallimento: ruolo del curatore fallimentare; azione di restituzione di somma indebita pre-procedura; ruolo processuale del terzo; non sostituzione dei creditori.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 23 giugno 2016, n. 23630 (dep. 21 novembre 2016). Presidente: DOGLIOTTI; Relatore: SCALDAFERRI.

Nel caso in cui il curatore fallimentare agisca in giudizio per la restituzione di una somma corrisposta indebitamente prima dell’apertura della procedura, lo stesso assume la veste processuale di terzo, visto che non agisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostruzione del patrimonio originario del fallito, ma esercitaun’azione rinvenuta nel patrimonio di quest’ultimo ponendosi nella sua stessa posizione sostanziale e processuale ovvero in quella che egli avrebbe avuto agendo in proprio per acquisire poste di sua spettanza già prima del fallimento, a prescindere dal dissesto. (Redazione) (Riproduzione riservata).