Fallimento: pluralità di procedimenti; creditori e tribunali differenti; conflitto reale o virtuale deve essere regolato solo dopo la eventuale dichiarazione di fallimento.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 27 giugno 2016, n. 16951 (dep. 10 agosto 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: FERRO.
Il conflitto reale o virtule conseguente all'ipotesi della presenza "di una pluralità di procedimenti pendenti avanti a tribunali diversi per la dichiarazione di fallimento del medesimo debitore" e su istanza di soggetti legittimati non coincidenti, deve essere regolato solo dopo la dichiarazione di fallimento, "tenuto conto della prevenzione che dunque permette, ne frattempo, di dichiarare il fallimento ove se ne accertino i presupposti, eslcudendosi in ogni caso l'applicazione del criterio dirimente di cui all'art. 39, co. I, c.pc.".