Fallimento: insinuazione al passivo; sale and lease back; natura fraudolenta del contratto; presupposti.

Corte di Cassazione, ord. 24 giugno 2014, n. 18920 (Dep. 9 settembre 2014). Presidente: DI PALMA; Relatore: BERNABAI.

Deve ritenerdi legittima l'insinuazione al passivo del fallimento proposta da una società di leasing per canoni scaduti e insoluti di un contratto di sale and lease back, la cd. locazione finanziaria di ritorno, quando tale contratto non risulti fraudolento ovvero quando la causa concreta del contratto è lo scopo di finanziamento e risulta lecita, in virtù del divieto del patto commissario, ex art. 2744 cod. civ., purché sussista un giusto equilibrio fra il valore del bene venduto, il prezzo versato, il canone e il prezzo dell’opzione. La giurisprudenza ha provveduto a chiarire ulteriormente quando tale tipo contrattuale possa ritenersi fraudolento, ovverosia se vi è l’esistenza di una preesistente situazione di credito/debito fra la società finanziaria e l’impresa venditrice utilizzatrice, le difficoltà economiche di quest’ultima, la sproporzione fra il valore del bene trasferito e il corrispettivo versato dall’acquirente (Cass. 14 marzo 2006, n. 5438). In sintesi sussiste la nullità del contratto qualora risulti che lo scopo del contratto sia in realtà uno scopo di garanzia e non di finanziamento. (Redazione) (Riproduzione riservata).