Fallimento: funzione del procedimento; stato di insolvenza; rilievo oggettivo su situazione reale da accertare; insufficienza dei dati presentati dal creditore istante.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 14 giugno 2016, n. 16945 (dep. 10 agosto 2016). Presidente: NAPPI; Relatore: TERRUSI.
Oggetto del procedimento per la dichiarazione di fallimento deve rimanere funzionale all’accertamento dello stato di insolvenza e quindi tale stato deve essere accertato in forza della situazione reale non solo della situazione specificamente rappresentata dal creditore istante. (Redazione) (Riproduzione riservata).