Fallimento: diritto di prelazione d'acquisto sul ramo d'azienda in affitto; scadenza dei termini per l'esercizio del privilegio.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 24 febbraio 2015, n. 7753 (dep. 16 aprile 2015). Presidente: FORTE; Relatore: DI VIRGILIO.
Nel fallimento la società affittuaria non può pretendere nei confronti della società concedente ammessa al concordato preventivo il diritto di prelazione d'acquisto sul ramo d'azienda in affitto se l'esercizio del "privilegio" viene eseguito dopo la scadenza dei termini di legge, occorre cioè che l'affittuario rivesta questo status al momento in cui viene determinato il prezzo di vendita del bene; in assenza, quindi, di un titolo giuridico da far valere al concedente ammesso al concordato l'affittuario non ha diritto ad alcun assorbimento del ramo d'azienda in precedenza ricevuto in affitto. (Redazione) (Riproduzione riservata).