Fallimento: bancarotta preferenziale; violazione par condicio creditorum; ipotesi di assenza di danno alla massa creditoria; legittimazione attiva curatore fallimentare; remissione SS.UU.
Corte di Cassazione, sez. III civ., ord. 13 aprile 2016, n. 15501 (dep. 26 luglio 2016). Presidente: CHIARINI; Relatore: SCRIMA.
Ai fini della configurabilità del reato di bancarotta preferenziale è necessaria la violazione della par condicio creditorum nella procedura fallimentare, con la conseguenza che la condotta illecita non consiste nell’indebito depauperamento del patrimonio del debitore ma nell’alterazione dell’ordine, stabilito dalla legge, di soddisfazione dei creditori (Cassazione 15712/2014 e 40998/2014). Il delitto di bancarotta preferenziale tutela quindi gli interessi del ceto creditorio, cristallizzati dagli articoli 2740 e 2741 Cc: tutela che la giurisprudenza penale ha sempre ritenuto che il curatore potesse esercitare in sede penale. Tutela che comporta la possibilità di far valere in sede penale le relative azioni di risarcimento del danno per qualsivoglia reato concorsuale, ivi compreso, dunque, quello di bancarotta preferenziale ex articolo 216 terzo comma l.f., non operando l’articolo 240 dell stessa legge alcuna distinzione tra i reati previsti dal titolo VI . D'altra parte la prevalente giurisprudenza di merito civile, sul presupposto dell'assenza di un danno alla massa creditoria considerata nel suo complesso e nell’esistenza di un diverso strumento di tutela della par condicio creditorum, quale l’azione revocatoria, nega la legittimazione attiva al curatore. Necessaria rimessione alle SS.UU. per la soluzione del contrasto.