Fallimento: azione di responsabilità nei confronti degli amministratori; legittimazione attiva del curatore fallimentare; competenza tribunale delle imprese.
Corte di Cassazione, sez. VI civ., ord. 13 giugno 2016, n. 19340 (dep. 29 settembre 2016). Presidente: RAGONESI; Relatore: BISOGNI.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 1/2012, l’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori rientra nella competenza per materia del c.d. Tribunale delle imprese, anche laddove sia proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 L.F., riaffermando così la concentrazione presso le sezioni specializzate in materia di impresa di tutte le controversie indicante nell’art. 3, co. II, D.lgs. 168/2003, indipendentemente dal soggetto dotato di legittimazione attiva. (Redazione) (Riproduzione riservata).