Concordato: società richiedente concordato preventivo con continuità può partecipare ad appalti pubblici
Consiglio di Stato, Sez. V, 8 ottobre 2013, n. 6272 (Dep. 27 dicembre 2013). Presidente: TORSELLO; Relatore: DURANTE.
Partendo dal presupposto che il legislatore, con la riforma delle procedure concorsuali, abbia inteso migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa, promuovendo l’emersione anticipata della difficoltà di adempimento dell’imprenditore. Di conseguenza, penalizzare chi abbia proposto domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale sarebbe del tutto illogico e palesemente contrario all'intento di incentivare l’impresa a denunciare per tempo la propria situazione di crisi; la proposizione di domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo ex art. 186bis L.F. consente, anche prima dell'accoglimento della domanda, di poter partecipare alle procedure di gara, in quanto “Inibire all’impresa di partecipare alle gare per affidamento dei pubblici contratti nelle more tra il deposito della domanda e l’ammissione al concordato (periodo che potrebbe protrarsi anche per un semestre) palesemente confligge con la finalità della norma volta a preservare la capacità dell’impresa a soddisfare al meglio i creditori attraverso l’acquisizione di nuovi appalti”. (Redazione) (Riproduzione riservata).