Concordato preventivo: valutazione di inammissibilità; c.d. "fattibilità economica"; ruolo del giudice; ruolo dei creditori.

Corte di Cassazione, 23 maggio 2014 (dep.), n. 11497. Presidente: RORDORF; Relatore: DE CHIARA.

 

In ambito di giudizio di ammissibilità del concordato preventivo, l’incapacità della proponente di formalizzare l’acquisto dei cespiti immobiliari, come pure la mancata formalizzazione delle garanzie promesse da terzi e la ritenuta inattendibilità della valutazione degli immobili in quanto situati in zona agricola, costituiscono ragioni di probabile insuccesso del concordato sulla base di valutazioni di fatto spettanti in via esclusiva ai creditori (e non al giudice), dei quali non è posta in discussione la compiuta informazione anche su tutti gli aspetti ad esse relativi; né, essendo basate su valutazioni opinabili, può dirsi che integrino un’assoluta, manifesta inettitudine del piano presentato dalla società debitrice a a raggiungere gli obiettivi prefissati di soddisfazione dei creditori. (Redazione) (Riproduzione riservata).