Concordato preventivo: valutazione carattere di ordinaria e straordinaria amministrazione di atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato.

Corte di Cassazione, sez. I civ., 19 aprile 2017, n. 15467 (dep. 22 giugno 2017). Presidente: NAPPI.

Nell’ambito di un procedimento per concordato preventivo, spetta al Giudice valutare il carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione di un atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione, tenendo presente che rientra nella straordinaria amministrazione tutto ciò che è idoneo ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore. Per tale ragione, hanno natura di straordinaria amministrazione sia il contratto di transazione con il dipendente licenziato sia quello di appalto di servizi.(Redazione) (Riproduzione Riservata).