Concordato preventivo: validità voto prima del deposito della relazione ex art. 172 L.F.; dichiarazione di fallimento.
Tribunale di Pordenone, 10 aprile 2014. Presidente: PEDOJA; Relatore: PETRUCCO TOFFOLO.
Il voto espresso da alcuni creditori prima del deposito della relazione ex art. 172 L.F. e prima dell'adunanza dei creditori è da considerarsi valido a prescindere dalla partecipazione degli stessi alla prevista adunanza che non può essere considerata provvista di un obbligo di partecipazione. D'altra parte il voto del creditore si riferisce alla proposta di concordato che è depositata in cancelleria ben prima dell'adunanza e può essere espresso anche senza aver contezza dell'attività svolta dal commissario giudiziale che è certamente funzionale a consentire un voto informato ma la cui acquisizione non può palesarsi in un obbligo posto a carico del creditore prima dell'espressione (valida) del suo voto. (Redazione) (Riproduzione riservata).
Si allega anche:
Corte d'Appello di Trieste, 2 luglio 2014 (dep. 17 luglio 2014). Presidente: DRIGANI; Relatore: CERRONI. (conferma sentenza del Tribunale di Pordenone).