Concordato preventivo: transazione fiscale; non fondata la questione di legittimità costituzionale del divieto di falcidia del credito IVA.
Corte Costituzionale, 15 luglio 2014 (dep. 25 luglio 2014), n. 225. Presidente: CASSESE. Redattore: NAPOLITANO.
In sede di concordato preventivo è legittima la transazione fiscale solo dilatoria del credito IVA, essendo vietato allo Stato membro di disporre una rinuncia generale, indiscriminata e preventiva, al diritto di riscossione dell’imposta, quale risorsa propria dell’Unione europea.
In generale, l’articolo 160, co. 2, L.F. stabilisce che la proposta di concordato preventivo possa prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano offra ai creditori privilegiati il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
L’articolo 182-ter della stessa legge, invece, disciplina la “transazione fiscale” nell’ambito della proposta di concordato preventivo, escludendo la “falcidia” rispetto ai debiti per Iva (e alle ritenute effettuate e non versate) nel senso che tali passività possono formare oggetto esclusivamente di una dilazione di pagamento e non anche di un pagamento parziale.
Secondo la Consulta, le due norme citate non violano l’art. 97 Cost., in quanto la previsione legislativa della sola modalità dilatoria per la transazione fiscale avente a oggetto il credito Iva deve essere intesa come il limite massimo di espansione della procedura transattiva compatibile con il principio di indisponibilità del tributo. Tali norme, inoltre, non violano nemmeno l’art. 3 Cost., poiché la previsione di una deroga al principio di indisponibilità della pretesa tributaria, circoscritta ex lege alla sola dilazione di pagamento dell’imposta sul valore aggiunto, si giustifica proprio per il persistere della possibilità, per il Fisco, di riscuotere il tributo in futuro, con la contestuale approvazione di un piano di concordato idoneo a consentire il graduale superamento dello stato di crisi dell’impresa. (Redazione) (Riproduzione riservata).