Concordato preventivo: sospensione e scioglimento contratti bancari; definizione di contratto "in corso di esecuzione"; argomento post riforma 2015; contratti di anticipazione bancaria, mandato all'incasso, factoring.
Corte di Appello di Brescia, sez. I civ., 16 settembre 2015. Presidente: BITONTE; Relatore: SPINA.
Deve intendersi per "contratto in corso di esecuzione" ex art. 169bis L.F. i "rapporti pendenti" di cui al disposto dell'art. 72 L.F. e cioè i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti, e che, conseguentemente, siano esclusi dal campo di applicazione della predetta norma "i contratti di anticipazione bancaria con mandato all'incasso, poichè una delle parti (la banca) abbia già eseguito la propria obbligazione principale di anticipazione, dovendosi ritenere gli obblighi derivanti dall'esecuzione del mandato meramente accessori e dunque non incidenti sulla struttura fondamentale del rapporto"; tale ermeneutica risulta confermata dalla recente riforma dell'art. 169bis L.F. che ha modificato la rubrica sostituendo "in corso di esecuzione" con "pendenti"