Concordato preventivo: sospensione dei contratti; giudizio valutativo del tribunale; elementi e presupposti.

Corte di Appello di Venezia, 10 aprile 2014 (dep. 16 aprile 2014). Presidente: ROSSI. Relatore: ZOSO.

Nel caso di concordato prenotativo l'autorizzazione alla sospensione dei contratti in corso non può essere automatica e deve presupporre la possibilità per il Tribunale di essere nella condizione di poter valutare i vari aspetti che portino alla considerazione di convenienza della procedura di sospensione, altrimenti, nel caso in cui il Tribunale non abbia elementi oggettivi indispensabili per svolgere tale valutazione, tale richiesta di autorizzazione non può trovare accoglimento. (Redazione) (Riproduzione riservata).