Concordato preventivo: sospensione dei contratti; entità dell'indennizzo; leasing; giudizio valutativo del tribunale; elementi e presupposti.
Tribunale di Vicenza, 10 luglio 2014 (dep. 14 luglio 2014). Presidente: LAURENZI; Relatore: CAZZOLA.
In caso di ricorso ex art. 161, co. 6, L.F. (c.d. pre-concordato), l'entità dell'indennizzo previsto dall'art. 169bis L.F., che ha natura chirografaria e le cui contestazioni andranno, in via provvisoria risolte dal G.D. in sede di adunanza dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze ed eventualmente in un secondo momento dal tribunale ordinario, deve essere determinato dal debitore senza possibilità di intervento da parte del Tribunale o del G.D., al quale è solo consentito autorizzare o meno la sospensione dei contratti. Tale sospensione è ammessa poichè si ritiene compatibile l'applicazione dell'art. 169bis L.F. con il concordato c.d. con riserva nel caso in cui siano stati indicati gli elementi che consentano al Tribunale di valutare l'utilità della richiesta di sospensione dei contratti medesima. (Redazione) (Riproduzione riservata).