Concordato preventivo: requisiti; fattibilità giuridica; attestazione del professionista.
Corte di Cassazione, sez. I civ., 28 marzo 2017, n. 7959. Presidente: DOGLIOTTI. Relatore: BISOGNI.
Nella procedura di concordato preventivo, l’attestatore assume un ruolo analogo all’ausiliario del giudice, seppur nominato dal debitore. Egli non può quindi semplicemente acquisire i contenuti del piano, dovendo necessariamente operare propri e precisi riscontri, ottenendo elementi probativi sufficienti alla espressione del giudizio. (Redazione)(Riproduzione riservata).